Considerazioni sulla Sentenza 10289/2011 del Tribunale di Milano
A seguito della Sentenza 10289/2011 del Tribunale di Milano in merito al ricorso contro le deliberazioni con cui l'Ordine degli Psicologi della Lombardia afferma l'applicazione per via disciplinare dell'articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi, si è generata molta confusione.Mi sembra pertanto necessario chiarire alcuni aspetti focali.
La posizione della Scuola Superiore Europea di Counseling ASPIC
I corsi di formazione erogati prevedono tutti un'integrazione delle attività d'aula con attività esperienziali, nonché gruppi di crescita personali e supervisione.
Per questo motivo, al termine del lungo percorso formativo, ciascun allievo ha acquisito un bagaglio di conoscenze, competenze, di principi etici e deontologici.
Dopo la fine del percorso formativo, i professionisti continuano a essere sostenuti e al tempo stesso monitorati dalle Associazioni di Categoria cui fanno riferimento.
La consociata Università Popolare del Counselling U.P.ASPIC, inoltre, offre a tutti i professionisti la possibilità di usufruire di una rete di colleghi, didatti e supervisori cui fare riferimento per il costante aggiornamento, indispensabile per l'esercizio della professione.
La tutela della salute pubblica, inoltre, è uno dei principi fondamentali alla base del complesso lavoro che le Scuole di Counseling, tra cui la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC, e le Associazioni di categoria stanno da anni svolgendo per giungere alla definizione di standard formativi condivisi.
Per quanto concerne il Counseling nello specifico, si tratta di una professione che più che aver fatto il suo "ingresso nel mercato" italiano, è stata "importata dall'estero" dove già esiste da decenni come professione ben distinta da quella dello psicologo e dello psicoterapeuta, nonché riconosciuta, tra gli altri, da Stati membri CEE.
La Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC, che sin dalla sua fondazione si è dedicata allo studio, all'approfondimento e alla formazione specifica nell'ambito del counseling, ha dedicato il suo impegno ventennale alla regolamentazione e al riconoscimento di questa figura professionale; nello stesso modo i suoi direttori si sono impegnati nel tempo in favore di altre figure professionali, quali quelle dello psicologo e dello psicoterapeuta.
"atti tipici" dello psicologo restano agli psicologi,
quelli dello psicoterapeuta agli psicoterapeuti,
quelli del counseling psicologico agli psicologi,
quelli del counseling sanitario al personale sanitario
e quelli del counseling ai counselor.
Questa sentenza, se interpretata in maniera restrittiva come qualche collega sta facendo, quanto limiterà la loro presenza nei corsi rivolti alle altre professioni? (Ad esempio i corsi in ambito aziendale, quelli rivolti alle forze dell'ordine, agli insegnanti o al personale sanitario).
Non rischieranno una sanzione disciplinare da parte dei loro Ordini ogni qualvolta organizzeranno o svolgeranno un corso in cui saranno presenti «gli "estranei" alla professione?»
ASPIC Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale
La Presidente
Claudia Montanari